chi-siamo-Federterziario-genova
FederTerziario è una confederazione di associazioni datoriali apartitica e senza fine di lucro, un organismo nato nel 1992 in Veneto che, nel corso degli anni, si è esteso in tutte le regioni d’Italia. FT oggi rappresenta in Italia circa 100.000 aziende di tutti i settori produttivi, dal terziario al manifatturiero, all’agroalimentare, ai servizi, della piccola impresa industriale, commerciale, artigiana e agricola. Ogni giorno affianca le imprese nella contrattazione decentrata, nell’assistenza nelle controversie di lavoro, nell’assistenza della vita dell’azienda stessa e supporta i professionisti che vivono al fianco delle aziende: consulenti del lavoro, commercialisti, ingegneri addetti alla sicurezza, tecnici specializzati nella formazione.

La Nostra Mission

Salvaguardare gli interessi degli associati rappresentandoli nei rapporti con le pubbliche autorità, enti pubblici privati ed organizzazioni sindacali. Sviluppare e promuovere l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro sottoscrivendo con i sindacati accordi sulla disciplina del lavoro e sull’apprendistato. Sensibilizzare gli addetti ai lavori per la sicurezza e la prevenzione sui luoghi di lavoro con assistenza e rendicontazione per Bandi Europei e Nazionali. Supportare la formazione professionale con formazione finanziata e certificazione dei percorsi formativi

L’attività

  • Tutela gli interessi degli associati rappresentandoli nei rapporti con pubbliche autorità, enti pubblici o privati e organizzazioni sindacali;
  • Sviluppo nella promozione, nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
  • Orientamento e formazione professionale;
  • Sensibilizzazione sui temi della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro.
  • Attività istituzionali
  • Relazioni industriali
  • Assistenza contrattuale e lavoristica
  • Uffici studi e documentazione
  • Relazioni con l’UE
  • Gestione ammortizzatori sociali
  • Apprendistato
  • Servizi dedicati (assistenza bandi, accesso incentivi, servizi documentali, assistenza privacy e molti altri).
Negli anni, FederTerziario ha costituito, con UGL (Unione generale del Lavoro) quale parte sindacale, una serie di Enti Bilaterali, tra cui FONDITALIA, un fondo paritetico interprofessionale istituito per sostenere la formazione dei lavoratori senza alcun aggravio per i costi d’impresa. Nel 2017 FederTerziario sbarca anche in Liguria, inaugurando la sua associazione territoriale di Genova.

STATUTO FEDERTERZIARIO GENOVA (Stralcio)

ARTICOLO 1 – Costituzione – Denominazione e Sede

È costituita con sede in Genova una Associazione volontaria a base  locale  tra  imprenditori  nonché  tecnici  e  professionisti in materie connesse alle attività d’impresa che sin da ora aderisce a FederTerziario. L’Associazione è denominata: “Associazione Provinciale di Genova FederTerziario”. L’Associazione ha sede in Genova, via XX Settembre 41, terzo piano.

ARTICOLO 2 – Scopi e compiti dell’Associazione

L’Associazione è apartitica, non ha fini di lucro e si propone di realizzare i seguenti scopi istituzionali primari:
  1. promuovere tra gli associati la formazione, l’istruzione, la conoscenza e la ricerca di moderni sistemi di gestione di organizzazione,  di commercializzazione verso l’interno e l’estero, di conduzione di aziende, di industrie ed attività economiche e sociali, pubbliche e private. L’Associazione può inoltre compiere ogni altra attività comunque connessa con i suoi scopi fondamentali, nell’ambito delle leggi vigenti. In relazione alle finalità predette, l’Associazione può compiere ogni operazione mobiliare ed immobiliare (acquisti, vendite permute, locazioni); accedere a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, assumere personale necessario per l’attuazione delle finalità associative e per l’autonoma gestione tecnica e amministrativa;
  2. curare lo studio di tutti i problemi economici, mutuali-stici, tecnici, sindacali, che interessano le categorie degli imprenditori e del lavoro professionale e autonomo ed in particolar modo adoperarsi per la creazione di una completa ed ordinata legislazione in materia;
  3. provvedere alla stipulazione con Enti, Istituzioni ed altri organismi pubblici e/o privati, di specifiche convenzioni riguardanti gli associati sul territorio;
  4. promuovere ogni iniziativa che possa giovare al miglioramento degli associati in generale, nei rapporti con le istituzioni locali;
  5. curare lo studio e la risoluzione di tutti i problemi economici, mutualistici, tecnici, sindacali, che interessano le categorie del terziario, della piccola industria, del commercio, del turismo, dello spettacolo, dell’artigianato, dei servizi, dell’ agricoltura, del lavoro professionale e autonomo in generale, ed in particolare modo adoperarsi per la crea-zione di una completa e ordinata legislazione dei predetti settori, legislazione che tenga conto delle peculiarità della regione in cui sorge l’Associazione;
  6. stipulare con i sindacati dei lavoratori contratti e accordi locali concernenti la disciplina del lavoro, l’apprendistato, e l’istruzione tecnica degli apprendisti, la costituzione di Enti e/o Istituti Bilaterali per la gestione di quanto previsto dai C.C.N.L.;
  7. realizzare lo sviluppo e il perfezionamento della forma-zione professionale, nonché costituire e/o aderire ad Enti atti allo scopo di gestire ed erogare formazione professionale
  8. esercitare l’attività di patronato;
  9. provvedere nei confronti delle associazioni aderenti, e delle imprese ad esse associate, alla prestazione di qualsiasi servizio relativo all’oggetto;
  10. promuovere e svolgere ogni altra iniziativa ad essa di-rettamente affidata dalla legge o deliberata dagli Organi sociali, o che comunque faciliti il conseguimento degli scopi indicati nel presente Statuto;
  11. fornire agli associati ogni servizio di natura contabile, tributaria, di consulenza del lavoro, finanziaria e credi-tizia, esclusivamente attraverso consorzi o altre strutture di natura commerciale. In ogni caso si ribadisce che l’Associazione costituisce Ente Non Commerciale, senza scopo di lucro, e che è espressamente vietato distribuire ai soci, utili, avanzi di gestione, fondi di riserva o capitale, sia in forma diretta sia in forma indiretta.

ARTICOLO 3 – Associazione e adesione

Possono  domandare  di  essere  associate le  imprese  commerciali, industriali, turistiche, artigiane, del terziario, dell’agricoltura e tutti gli operatori del lavoro tecnico-professionale e del lavoro autonomo in generale che abbiano la propria sede preferibilmente nella  provincia di Genova nonché le organizzazioni territoriali legalmente costituite preferibilmente nella provincia di Genova che ne facciano regolare domanda con l’obbligo di osservare le norme del presente statuto e tutte le direttive e degli organi federali. Sull’ammissione dei richiedenti a entrare a far parte dell’Associazione delibera il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 4 – Obblighi e doveri delle Associate

Le aziende si impegnano ad osservare le norme del presente Statuto, del Regolamento di funzionamento, nonché tutte le deliberazioni dei competenti organi dell’Associazione.

ARTICOLO 5 – Durata dell’iscrizione

L’iscrizione di ogni Associata e la sua appartenenza all’Associazione, ha durata di un (1) anno solare. L’iscrizione si intende tacitamente rinnovata se il rappresentante legale della stessa non ne comunichi la disdetta almeno tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6 – Contributi

Ogni associata è tenuta a corrispondere un contributo annuo nella misura che sarà deliberata dal CONSIGLIO DIRETTIVO dell’Associazione. Tale contributo associativo non dà diritto di proprietà sui beni mobili e immobili dell’Associazione.

ARTICOLO 7 – Cessazione della qualità di associata

La qualità di associata cessa:
  1. per recesso ai sensi dell’ARTICOLO 5;
  2. per deliberazione del Consiglio Direttivo adottata con il voto di almeno due terzi dei membri presenti per causa di inadempimento degli obblighi dell’associata a norma del presente Statuto.
La quota o il contributo associativo non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è soggetta a rivalutazione.

ARTICOLO 8 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:
  1. l’Assemblea Generale;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Consiglio dei Revisori o Revisore Unico ove previsto o necessario.

ARTICOLO 9 – Assemblea Generale

(…)

ARTICOLO 10 – Attribuzioni dell’Assemblea Generale

(…)

ARTICOLO 11 – Composizione del Consiglio Direttivo

(…)

ARTICOLO 12 – Compiti del Consiglio Direttivo

(…)

ARTICOLO 13 – Compiti del Presidente e del Vice Presidente

(…)

ARTICOLO 14 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi e da due supplenti è eletto  dall’Assemblea,  dura  in  carica  sette anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio è eletto dai componenti del Collegio stesso alla prima riunione. Può essere, altresì eletto un Revisore Unico. Il Collegio vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria della Associazione e ne riferisce all’Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo. Il collegio o Revisore unico potrà essere istituito ricorrendone le condizioni di legge e/o le valutazioni di opportunità legate all’attività istituzionale dell’Associazione, con delibera dell’assemblea dei soci.

ARTICOLO 15 – Eleggibilità e durata delle cariche

(…)

ARTICOLO 16 – Dell’Ufficio di Segreteria e dei suoi compiti

(…)

ARTICOLO 17 – Patrimonio Sociale

Il Patrimonio Sociale è costituito dai beni mobili ed immobili che comunque vengono in proprietà dell’Associazione, dai contributi degli Associati, dalla eccedenza attiva delle gestioni annuali e da qualunque altra entrata. L’Amministrazione e la conservazione del Patrimonio Sociale saranno cura del Presidente. Per ciascun anno sono compilati il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, i quali verranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea, entro il 30-04 di ogni anno, unitamente alle relazioni sulle attività dell’Associazione dal Collegio dei Revisori. Il Presidente del Consiglio Direttivo presenta i bilanci preventivo e consuntivo al Collegio dei Revisori un mese prima della data fissata per l’Assemblea Generale.

ARTICOLO 18 – Sanzioni e Collegio Arbitrale

(…)

ARTICOLO 19 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea  Generale con il voto del 75% degli aventi diritto dell’intero complesso associativo di cui all’ARTICOLO 10. La deliberazione comporta la nomina di un liquidatore patrimoniale che provvederà a quanto previsto dal Codice Civile per lo scioglimento delle associazioni no profit, curando che esso avvenga senza scopo di lucro. L’eventuale patrimonio dell’Associazione, in caso di scioglimento, dovrà essere devoluto all’Associazione Datoriale Nazionale di appartenenza o, in mancanza, ad analoghe Organizzazioni.

ARTICOLO 20 – Norme finali e transitorie

Gli organi eletti dall’Assemblea costituente durano in carica 7 (sette) anni. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge in materia.